La Corte Costituzionale con la sentenza n. 174/2026 “toglie” dalla legge il limite di sei mensilità per l’indennità spettante ai “vecchi assunti” illegittimamente licenziati. Tale limite potrà essere superato dal Giudice anche se la “piccola impresa” occupa meno di 15 dipendenti.
1.1. Oggetto della decisione
La Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026) ha dichiarato incostituzionale una parte dell’art. 8 legge n. 604/1966 sul risarcimento dovuto al lavoratore licenziato ingiustamente nelle piccole imprese (sotto la soglia dell’art. 18 Statuto dei lavoratori).
Nuova regola applicabile: nelle piccole imprese il giudice può ora riconoscere, in certi casi, un’indennità fino a 10 o 14 mensilità anche ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.
1.2. Cosa cambia in concreto per le piccole imprese
Vecchio sistema (superato):
- Lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in imprese “sotto soglia”, ex art. 18 L. 300/70 (fino a 15 dipendenti nell’unità produttiva o 60 nel complesso aziendale):
- indennità ordinaria tra 2,5 e 6 mensilità;
- aumento fino a 10 o 14 mensilità solo se il datore occupava più di 15 dipendenti.
Nuova regola applicabile dopo la sentenza:
- Resta la forbice base 2,5–6 mensilità, ma:
- se il lavoratore ha oltre 10 anni di anzianità, il giudice può arrivare fino a 10 mensilità;
- se ha oltre 20 anni di anzianità, il giudice può arrivare fino a 14 mensilità;
- questo vale anche per le imprese con meno di 15 dipendenti (non conta più il requisito “più di quindici prestatori di lavoro”).
1.3. Per quali lavoratori si applica
La decisione riguarda:
- lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015;
- dipendenti di datori di lavoro che non raggiungono la soglia per l’applicazione dell’art. 18 Statuto dei lavoratori (piccole imprese).
1.4. Le tutele per i lavoratori assunti dopo il 7/03/2015 operative dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2025
Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 continua ad applicarsi il regime del d.lgs. n. 23/2015 (c.d. “tutele crescenti”), già oggetto di intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 118/2025, che ha ampliato l’area di discrezionalità del giudice e consente – anche nelle piccole imprese – il riconoscimento di indennità significativamente superiori al passato ed analoghe a quelle che, oggi, dopo la sentenza n. 174/2026 si applicano ai “vecchi assunti”
1.5. Logica della Corte (in parole semplici)
Secondo la Corte:
- un licenziamento ingiustificato è un illecito e deve essere sanzionato con un risarcimento:
- adeguato al caso concreto,
- realmente compensativo del danno,
- abbastanza alto da dissuadere il datore dal licenziare senza valide ragioni;
- il tetto di 6 mensilità nelle piccole imprese, specie per lavoratori con molti anni di anzianità, era troppo basso e troppo rigido;
- creava una disparità irragionevole rispetto:
- ai lavoratori delle imprese più grandi;
- ai lavoratori “nuovi assunti” nelle stesse piccole imprese, tutelati meglio dopo la sentenza n. 118/2025.
Per questo ha eliminato solo le parole che limitavano l’aumento dell’indennità alle imprese con più di 15 dipendenti, lasciando intatto il resto della norma.
1.6. Implicazioni operative per le imprese
Per le imprese questo significa:
- maggiore esposizione economica in caso di licenziamento ingiustificato di lavoratori “storici” (oltre 10 o 20 anni di anzianità);
- necessità di:
- valutare con più attenzione la sussistenza dei motivi di licenziamento;
- curare la procedura disciplinare (contestazioni, tempi, possibilità di difesa del lavoratore);
- considerare, in alternativa al licenziamento, soluzioni conservative (richiami, sanzioni minori, accordi).
- attuare con maggiore attenzione i criteri selettivi dei lavoratori da licenziare in caso di riduzione del personale per motivi economici e/o organizzativi.
01/11/2026
Avv. Giorgio Tessitore
Esperto in relazioni industriali, diritto del lavoro e previdenziale
convenzionato con il patronato Inas Cisl
