Lo scorso 8 luglio il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, il ddl n. 1430, contenente norme sulla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Gia la Camera dei Deputati aveva approvato lo stesso testo il 25 marzo 2025.
Si attende, nei prossimi giorni, la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale affinché le nuove norme possano avere validità giuridica e concreta applicazione.
In breve il d.d.l. n. 1430 appena approvato prevede:
- un congedo di durata non superiore a 24 mesi, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, oppure da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Il periodo di congedo è utile esclusivamente alla conservazione del rapporto di lavoro e non da diritto alla retribuzione. Come previsto al comma 1 dell’art. 1 del ddl n. 1430, “… il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.”;
- a partire dal 1° gennaio 2026, n. 10 ore annue di permesso retribuito, per visite, esami strumentali e cure mediche, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, ovvero per i lavoratori che hanno un figlio minorenne affetto da malattia oncologica, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. E’ prevista la contribuzione figurativa per le ore di permesso fruite. I privati datori di lavoro dovranno anticipare la retribuzione delle ore fruite dagli aventi diritto che recupereranno mediante compensazione con i contributi dovuti all’Inps;
- all’ Art. 3, è previsto un fondo per l’istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche per studenti “…meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero che hanno conseguito una laurea delle professioni sanitarie. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti necessari per il conferimento dei premi di cui al comma 1, i parametri per l’individuazione degli studenti meritevoli ele modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università.”
Di seguito il testo integrale del d.d.l. n. 1430 (il presente testo, non ancora pubblicato in G.U. non ha ancora validità giuridica che acquisterà, secondo le norme di legge in materia dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per il testo in essa risultante)
Art. 1. – Conservazione del posto di lavoro
- I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefìci economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
- La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
- Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n.81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
- Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n.81.
Art. 2. – Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
- I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 percento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, peri periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
- Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
- Nel settore privato, l’indennità di cui al comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
- Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, che è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2026.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio2026.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 20.900.000euro per l’anno 2026, in 21.400.000 euro per l’anno 2027, in 21.800.000 euro per l’anno 2028, in 22.300.000 euro per l’anno2029, in 22.700.000 euro per l’anno 2030, in 23.200.000 euro per l’anno 2031, in23.700.000 euro per l’anno 2032, in24.200.000 euro per l’anno 2033, in24.700.000 euro per l’anno 2034 e in25.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2035, e agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4, valutati in 1.240.000euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
Art. 3. – Istituzione di un fondo per l’istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche
- Nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per l’istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero che hanno conseguito una laurea delle professioni sanitarie.
- Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti necessari per il conferimento dei premi di cui al comma 1, i parametri per l’individuazione degli studenti meritevoli e le modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n.190.
Art. 4. – Gestione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
- Ai fini dell’attuazione della presente legge, l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede allo sviluppo e all’adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2026 e di 20.000 euro annui a decorrere dall’anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
Art. 5. – Clausola di salvaguardia
- Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale18 ottobre 2001, n.3.
