Per la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26923 del 7 ottobre 2025, la tutela della salute passa da obbligazione contrattuale a dovere costituzionale di garanzia.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26923/2025, ha ridefinito la responsabilità del datore di lavoro in caso di stress lavoro-correlato: se un lavoratore subisce danni alla salute o muore per stress da lavoro, è il datore a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenirlo. Questo principio, noto come inversione dell’onere della prova, sposta la responsabilità probatoria sul datore di lavoro. La Suprema Corte ha così confermato che la tutela della salute è un dovere costituzionale e non solo contrattuale.
Il fatto di cui si è occupata la Corte di Cassazione riguardava un medico dipendente dell’ARNAS – Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – Di Cristina Benfratelli – Ospedale dei bambini di Palermo – deceduto durante un turno di lavoro.
Nell’Ordinanza n. 26923/2025, confermando un precedente orientamento interpretativo, si legge che “…una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso. (Cass. Sez. L., Sentenza n. 24804 del 18/08/2023).”
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Una volta provato tale nesso causale, “grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso” (Cass. n. 20889/18; conf. Cass. n. 17017/07; Cass. n. 4005/05).
Il nesso di cui parla la Corte di cassazione, in sostanza, è il collegamento causa-effetto tra le condizioni di lavoro ed il danno alla salute del lavoratore.
In sostanza, quando un lavoratore subisce un grave danno alla salute o muore per stress lavoro-correlato, è il datore di lavoro – e non il dipendente o i suoi eredi – a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenirlo.
Nella citata Ordinanza si legge, infatti, che: “Gravava pertanto sul datore di lavoro l’onere di provare che il danno – pur eziologicamente riconducibile alla prestazione di lavoro – “è stato determinato da impossibilità della (esatta) prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.). A tale conclusione si giunge applicando il principio generale in materia di ripartizione degli oneri probatori nelle cause di risarcimento danni da inadempimento contrattuale – che non soffre eccezione nel caso della responsabilità per violazione dell’obbligo posto a carico del datore di lavoro dall’art. 2087 c.c. (v., per tutte, la già citata Cass. n. 34968/2022) – e non certo configurando tale ultima responsabilità in termini di responsabilità oggettiva, come paventato nella sentenza impugnata.”
L’inversione dell’onere probatorio costituisce un’importante evoluzione giurisprudenziale: il lavoro è riconosciuto come spazio di dignità e realizzazione umana, e ogni forma di stress distruttivo diviene lesione di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) ed il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o, cosa più teorica che concretamente dimostrabile, in casi di danno da stress correlato, che esso è derivato da causa a lui non imputabile.
Nel caso concreto, la Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte di Appello di Palermo che negava il nesso causale tra lavoro e morte di un medico ospedaliero per infarto dopo anni di turni massacranti, sottolineando che il giudice deve valutare se il datore abbia adempiuto al dovere di protezione, non se il lavoratore sia colpevole.
La Corte di Cassazione ha affermato che, una volta dimostrato il legame tra stress e danno, il giudice deve verificare non se il lavoratore abbia colpa, ma se il datore abbia adempiuto al dovere di protezione.
Il datore di lavoro non può limitarsi a evitare i rischi noti, ma deve prevedere, monitorare e neutralizzare anche quelli nuovi, derivanti dall’organizzazione stessa.
La salute psichica è ora parte integrante della sicurezza, e la prevenzione dello stress e del burnout è parte dell’obbligazione contrattuale principale. La Cassazione riconosce, oltre al danno biologico, anche il danno morale come sofferenza interiore derivante dalla malattia professionale. In base all’Ordinanza, la salute del lavoratore non è solo integrità fisica, ma equilibrio emotivo, fiducia, senso di dignità. Il lavoratore danneggiato – o i suoi eredi – hanno diritto al riconoscimento della perdita esistenziale subita per colpa di un’organizzazione disfunzionale.
Infatti, nell’Ordinanza si legge che una volta “… dato atto della sussistenza del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno ricollegabile non al singolo episodio, ma all’ incidenza dell’ intero atteggiarsi del rapporto di lavoro caratterizzato da un lato da turni altamente stressanti, dall’altro dalla insussistenza di pregresse patologie aventi incidenza causale ed ancora dall’avvenuto riconoscimento dell’equo indennizzo, è da rilevarsi che nel caso di specie l’ inadempimento (più precisamente, il non esatto adempimento) del datore di lavoro non viene accertato dalla Corte territoriale sulla base dell’erronea affermazione che il dipendente non avesse assolto all’onere probatorio del nesso causale, come invece accertato in sede di riconoscimento della causa di servizio, con conseguente mancata valutazione della condotta datoriale in termini di inadempimento dell’obbligo contrattuale di tutelare l’integrità fisica del lavoratore.
Gravava pertanto sul datore di lavoro l’onere di provare che il danno – pur eziologicamente riconducibile alla prestazione di lavoro – “è stato determinato da impossibilità della (esatta) prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.). A tale conclusione si giunge applicando il principio generale in materia di ripartizione degli oneri probatori nelle cause di risarcimento danni da inadempimento contrattuale – che non soffre eccezione nel caso della responsabilità per violazione dell’obbligo posto a carico del datore di lavoro dall’art. 2087 c.c. (v., per tutte, la già citata Cass. n. 34968/2022) – e non certo configurando tale ultima responsabilità in termini di responsabilità oggettiva, come paventato nella sentenza impugnata.”
In conclusione, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26923/2025, sancisce una responsabilità proattiva del datore di lavoro: non solo a risarcire, ma soprattutto a prevenire ogni rischio per la salute, fisica e psichica, dei lavoratori.
21/10/2025
Avv. Giorgio Tessitore
Esperto in relazioni industriali, diritto del lavoro e previdenziale
convenzionato con il patronato Inas Cisl
