Diritto del lavoro e relazioni industriali: i servizi legali e contrattuali offerti


Secondo la più classica e collaudata definizione, il Diritto del Lavoro può essere inteso come il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che riguardano, oltre che l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore.
L’oggetto del diritto del lavoro è la disciplina della relazione giuridica tra il datore di lavoro ed il lavoratore.
Storicamente rientrano nell’ambito del diritto del lavoro le norme che regolano il lavoro subordinato. In tale tipo di lavoro esiste una rilevante disparità tra le parti coinvolte (lavoratore e datore di lavoro) da cui deriva l’esigenza di tutelare la parte debole, cioè il lavoratore, in quanto soggetto economicamente svantaggiato rispetto al suo datore di lavoro. Oggi, rientrano in questo stesso ambito anche le norme regolatrici di alcune tipologie di rapporto di lavoro aventi caratteri diversi dal lavoro dipendente in senso stretto, per esempio i rapporti parasubordinati e le attività di lavoro autonomo in regime di monocommittenza. diverse. Per i rapporti di lavoro dipendente, diversamente dalla regolazione degli altri rapporti tra soggetti privati per i quali vige il principio di parità delle parti, considerata la disparità di potere tra datore di lavoro e lavoratore, alla luce del principio di uguaglianza sostanziale previsto al comma 2 dell’art. 3 della Costituzione repubblicana, è vigente una legislazione contenente norme più favorevoli al lavoratore che, in alcuni casi, non possono essere legittimamente modificate dalle parti in quanto norme imperative di legge.

Rientrano nell’area del diritto del lavoro anche le norme che regolano i diritti previdenziali. Storicamente norme imperative di legge che, peraltro, regolano c.d. diritti indisponibili del lavoratore come, per esempio il diritto al versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro che, in quanto prerogativa dell’Ente pubblico (oggi l’Inps, anche per i dipendenti pubblici) per il pagamento delle pensioni e delle altre prestazioni previdenziali, non possono essere validamente rinunziate dallo stesso lavoratore interessato. A queste norme di carattere pubblicistico oggi, dal d.lgs. n. 252/2005, si affiancano le norme sulla previdenza complementare che assegnano all’autonomia privata il compito di creare, a tutela del futuro pensionistico dei lavoratori dipendenti, il c.d. secondo pilastro previdenziale.
Negli ultimi decenni, alla tradizionale distinzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo si è aggiunta l’area del c.d. lavoro parasubordinato (varie forme di collaborazioni) che è una sorta di ibridazione tra le due tipologie.
Il diritto del lavoro, per molti decenni è stato costituito prevalentemente da norme della contrattazione collettiva (accordi interconfederali nazionali, C.C.N.L., contratti aziendali e territoriali) e da una scarna legislazione avente “copertura” costituzionale soprattutto negli artt. 36, 37, 28, 39 e 40. Gradualmente, e con crescente intensità è stata incrementata la portata e la complessità delle fonti legislative, per effetto delle riforme avviate con il c.d. “Pacchetto Treu” (legge n. 196/1997) e proseguite con la c.d. “legge Biagi” (legge n. 20/2003 e d.lgs. 276/2003), la c.d. “riforma Fornero” (legge n. 92/2012), il c.d. “jobs act” (legge 183/2014 e d.lgs. nn. 22, 23, 80, 81, 148, 149, 150, 151 del 2015) ed, in ultimo il c.d. “decreto dignità” (d.l. n. 87/2018 conv. in legge n. 96/2018).
Peraltro, nel rispetto dell’art. 39 della Costituzione, lo Stato riconosce e tutela l’attività delle associazioni sindacali, che hanno come proprio scopo dichiarato quello di tutelare gli interessi dei lavoratori.
In coerenza con quanto sinteticamente sopra indicato, il diritto del lavoro è tradizionalmente distinto in
– Diritto del Lavoro in senso stretto (o diritto privato del lavoro) comprendente la materia oggetto del contratto e del rapporto individuale di lavoro. Con l’entrata in vigore della legge n. 81/2017 sono stati introdotti nell’ordinamento alcuni diritti e tutele per l’area del lavoro autonomo non imprenditoriale;
– Diritto Sindacale, che riguarda la disciplina delle associazioni sindacali e dei datori di lavoro, i rapporti sindacali, la contrattazione collettiva e lo sciopero;
– Legislazione sociale o diritto della previdenza sociale, comprendente le norme che regolano i rapporti tra lo Stato, i datori di lavoro ed i lavoratori (c.d. disciplina amministrativa del lavoro) e le norme in materia di previdenza sociale. In questo ambito, negli ultimi anni, a partire dall’entrata in vigore delle norme contenute agli artt. da 1 a 17 della legge n. 81/2017, sono state introdotte nell’ordinamento alcune tutele rivolte al lavoro autonomo non imprenditoriale come il congedo parentale, l’indennità di malattia, la maternità, la sospensione attività in caso di gravidanza, malattia e infortunio e la sostituzione delle lavoratrici in maternità.

I servizi legali offerti sono principalmente:

  • Esame, redazione ed eventuale individuazione delle criticità dei contratti di lavoro.
  • Assistenza per la prevenzione dei conflitti individuali e collettivi.
  • Valutazione delle migliori fattispecie contrattuali in relazione al settore di attività ed alle figure professionali, nell’ambito di una consulenza alle aziende finalizzata alla gestione ottimale delle risorse, degli organici e dei profili retributivi.
  • Assistenza alle imprese nelle operazioni straordinarie di riorganizzazione e/o ristrutturazione, ivi comprese le procedure collettive di riduzione del personale ex artt. 4 e 24, legge n. 223/1991.
  • Gestione e formalizzazione procedure di trasferimento di personale tra unità produttive dello stesso complesso aziendale; distacchi, anche nell’ambito di reti d’impresa; CIGO e CIGS, licenziamenti individuali ed individuali plurimi.
  • Consulenza, affiancamento all’impresa nella stipulazione di contratti integrativi aziendali, accordi individuali, collettivi e, in generale, nelle trattative con le Organizzazioni Sindacali.
  • Assistenza, in ogni fase del rapporto datore di lavoro/lavoratore, nei procedimenti disciplinari, risoluzione dei rapporti di lavoro, (individuali e collettivi) e delle eventuali impugnazioni.
  • Assistenza nelle vertenze individuali di lavoro sia in sede sindacale sia presso le commissioni di conciliazione istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro sia nell’ambito delle conciliazioni monocratiche presso le ex direzioni provinciali del lavoro (ora Ispettorato del lavoro) ex d.lgs n. 124/2004.
  • Assistenza nelle procedure presso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ex art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004.
  • Realizzazione del Modello Organizzativo esimente la responsabilità dell’impresa, ex d.lgs. 231/2001. Partecipazione all’Organismo di Vigilanza.
  • Formazione dei dipendenti, quadri e dirigenti nei seguenti argomenti e materie: gestione dei rapporti di lavoro (progressioni economiche ed attribuzioni di qualifiche, provvedimenti disciplinari, ecc.) – responsabilità amministrativa dell’impresa in conseguenza della commissione di reati di cui al d.lgs. 231/2001 – anticorruzione – sostenibilità secondo il modello dell’Agenda Onu 2030.
  • Contenzioso giudiziale relativo ai rapporti di lavoro.